13 marzo 2014
Il costo del denaro nell'area dell'euro è dello 0,25 per cento. Tuttavia sia le famiglie che le piccole e medie imprese che abbiano la necessità di far fronte a difficoltà quotidiane ovvero di produrre fornendo lavoro e contribuendo al PIL, sanno perfettamente quanto irreale sia chiedere al sistema bancario italiano prestiti ad un tasso significativamente inferiore al limite previsto dalla legge per la configurazione del reato di usura.
L'ultima rilevazione del tasso soglia per i mutui con garanzia ipotecaria effettuata da Banca d'Italia stabilisce i seguenti tassi di interesse medi per i mutui nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2013 con applicazione dal 1o gennaio al 31 marzo 2014:
Mutui con garanzia ipotecaria Tassi medi Tassi soglia di usura
Tasso fisso 5,11 % 10,3875 %
Tasso variabile 3,81 % 8,7625 %
Le banche italiane inoltre applicano spesso una serie di commissioni che, se aggiunte al calcolo per la determinazione del tasso soglia, darebbero luogo al reato di usura. Ciò è contrario alla legge ed infatti, secondo la Corte Suprema di Cassazione, le banche italiane, per evitare il reato di usura, devono includere nel calcolo per la verifica del superamento del tasso di soglia usurario, anche il tasso di mora e le commissioni di massimo scoperto.
Si precisa che la norma per il calcolo del tasso soglia per l'usura dal 14 maggio 2011 prevede che si aumenti il tasso effettivo globale medio (TEGM) di un quarto, aggiungendo poi un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Può la Commissione verificare che il metodo di calcolo introdotto di recente nella legislazione italiana (decreto legge 70/2011) sia compatibile con le politiche di regolazione dell'attività bancaria dell'Unione europea e con la necessità di proteggere i cittadini e le imprese dalle banche, le quali possono arrivare a imporre tassi di interesse superiori a 10 punti percentuali al costo del denaro previsto nell'area dell'euro?
Può inoltre verificare con adeguate indagini se gli accordi di cartello tra le banche italiane, più volte denunciati anche dall'Autorità antitrust, ma ignorati da Banca d'Italia, non costituiscano una violazione delle norme sulla concorrenza impedendo, di fatto, l'accesso delle banche europee al mercato italiano?
Interrogazione con richiesta di risposta scritta
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Pino Arlacchi (S&D)
[source:www.europarl.europa.eu]