Controllo dei prezzi dei beni che soddisfano bisogni primari negli aeroporti

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22 July 2010

A seguito di un attentato con esplosivo liquido, sventato all’aeroporto londinese di Heathrow quattro anni fa, è stato adottato un regolamento comunitario (regolamento (CE) n. 1546/2006, del 4 ottobre 2006)(1), la cui scadenza era prevista ad aprile 2010. Esso consente di portare con sé, a bordo dell’aereo, un massimo di 10 flaconi della capacità di 100 millilitri, una limitazione che da tempo snerva i viaggiatori e provoca notevoli disagi.

La Commissione europea ha deciso di prorogare il regolamento fino al 2012 per i grandi aeroporti e al 2014 per gli altri, perché le nuove tecnologie non permettono ancora di identificare gli esplosivi liquidi con sufficiente certezza.

Considerando che il regolamento comunitario in vigore impedisce ai viaggiatori di superare i controlli di sicurezza in possesso di sostanze liquide contenute in recipienti con capacità superiore a 100 millilitri, visto l´articolo 169 (ex articolo 153 del TCE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; considerando che l'articolo 12 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea recita: «Nella definizione e nell'attuazione di altre politiche o attività dell'Unione sono prese in considerazione le esigenze inerenti alla protezione dei consumatori»;

  1. Ritiene la Commissione che, anche se non sono violate le norme antitrust dell'UE, la situazione che si è venuta a creare limita fortemente la scelta del consumatore, il quale non può rivolgersi a fornitori esterni e che questa situazione facilita una concorrenza ristretta all'interno dello stesso aeroporto, che falsa il livello dei prezzi?
  2. Ritiene la Commissione che, al fine di tutelare i viaggiatori (cittadini e consumatori europei) sia necessario garantire prezzi moderati e concorrenziali per i beni che soddisfano bisogni primari, ad esempio l'acqua, nei distributori automatici e nei bar situati oltre i controlli di sicurezza degli aeroporti?

(1) GU L 286 del 17.10.2006, pag. 6.

 

Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione Articolo 117 del regolamento Vincenzo Iovine (ALDE) e Pino Arlacchi (ALDE)

 

Risposta (e)

[source: www.europarl.europa.eu]


 

 

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